Rimborso per volo cancellato o ritardato? Facciamo chiarezza

Sai che puoi chiedere un rimborso se il tuo volo è cancellato o se subisce ritardi?

Devo essere onesta. Io ne sono venuta a conoscenza solo qualche anno fa. Quando mi è capitato di restare bloccata una notte all’aeroporto di Atlanta, a causa di un overbooking sul volo di rientro. Fu in quell’occasione che un signore francese mi spiegò che potevo chiedere un risarcimento e che esiste una normativa europea che prevede compensazioni e rimborsi in caso di voli cancellati o ritardati.

rimborso volo cancellato

Sapevi, ad esempio, che anche per voli di breve durata (al di sotto dei 1.500 km) è previsto un risarcimento di 250 euro se il volo viene cancellato? E sapevi che se il ritardo supera le 5 ore, tutti i passeggeri possono decidere di rinunciare al volo e hanno il diritto di essere riportati indietro? Non lo dico io, ma il regolamento UE 261/2004 – molto chiaramente spiegato nella Carta dei Diritti del Passeggero dell’Enac.

Secondo questa normativa, infatti, tutti i passeggeri hanno diritto ad assistenza immediata sul posto da parte della compagnia aerea e ad una compensazione monetaria una volta rientrati a casa, in caso di:

  • imbarco negato (cioè, quando il passeggero non viene imbarcato a causa di un eccessivo numero di prenotazioni; in gergo si chiama overbooking)
  • cancellazione del volo
  • ritardo prolungato

Ma vediamo nel dettaglio come funziona e cosa prevede la normativa in caso di voli cancellati o ritardati

Quando è possibile richiedere rimborso volo cancellato

Come si legge nella Carta dei Diritti dei Passeggeri, le compagnie aeree hanno l’obbligo di fornire assistenza immediata e di pagare una compensazione nel caso di:

  • voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario
  • voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo che non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale

Non hanno invece nessun obbligo in caso di:

  • voli in partenza da un Paese non comunitario con destinazione un Paese dell’UE operati da compagnie aeree non comunitarie. In questo caso le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto
  • passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile al pubblico (ad esempio i dipendenti delle compagnie aeree, delle agenzie di viaggio o dei tour operator)
  • passeggeri a cui viene negato l’imbarco per motivi di salute, di sicurezza o in caso di documenti di viaggio non validi
  • se la cancellazione del volo o il ritardo dello stesso è causato da circostanze straordinarie che non potevano essere evitate (ad esempio, in caso di scioperi, problemi di sicurezza o più semplicemente condizioni meteo avverse)
  • se il passeggero è informato della cancellazione almeno due settimane prima

Gli obblighi della compagnia in caso di imbarco negato

Se l’imbarco viene negato a causa di overbooking (cioè se sono stati venduti più biglietti rispetto ai posti disponibili), la compagnia aerea ha l’obbligo di:

1) fare un appello ai volontari: verificare cioè, se ci siano passeggeri che volontariamente sono disposti a cedere il proprio posto in cambio di benefici da concordare.

Se non ci sono volontari, il passeggero cui viene negato l’imbarco ha diritto a ricevere dalla compagnia aerea:

2) assistenza in loco: ovvero, telefonate, email e fax per avvisare i familiari del ritardo, pasti, eventuali alloggi se si è obbligati a trascorrere la notte in aeroporto, trasferimenti e ad assistenza speciale se richiesta.

3) essere “riprotetto”: in caso di annullamento del volo o in caso di imbarco negato, la compagnia ha l’obbligo di “riproteggere” i passeggeri su altri voli; ovvero pagare altre compagnie aeree per far arrivare a destinazione i malcapitati nel più breve tempo possibile.

4) ricevere una compensazione: l’importo oscilla tra i 250 e i 600 euro e varia a seconda del tipo di tratta e in base alla distanza percorsa:

  • per voli intracomunitari o internazionali inferiori o pari a 1.500 km, si ha diritto ad una compensazione di 250 euro
  • per voli intracomunitari superiori a 1.500 km, si ha diritto ad una compensazione di 400 euro
  • per voli internazionali superiori a 1.500 km ma inferiori a 3.500 km si ha diritto ad una compensazione di 400 euro
  • per voli internazionali superiori a 3.500 km si ha diritto ad una compensazione di 600 euro

Gli obblighi della compagnia in caso di cancellazione del volo

In caso di cancellazione del volo (i criteri devono ovviamente essere quelli specificati sopra), la compagnia aerea ha l’obbligo di assistere il passeggero esattamente con le modalità descritte per l’ imbarco negato (assistenza in loco, riprotezione o rimborso del biglietto se il passeggero rinuncia al viaggio e compensazione).

Gli obblighi della compagnia in caso di ritardo del volo

In caso di ritardo, la compagnia aerea ha l’obbligo di fornire assistenza in loco al passeggero, ma solo se il ritardo del volo soddisfa alcuni criteri stabiliti per legge. Nello specifico:

  • per voli intracomunitari o internazionali inferiori o pari a 1.500 km, il ritardo deve essere di almeno 2 ore
  • per voli intracomunitari superiori a 1.500 km e per voli internazionali tra i 1.500 e i 3.500 km, il ritardo del volo deve essere di almeno 3 ore
  • per voli internazionali superiori a 3.500 km, infine, il ritardo del volo deve essere di almeno 4 ore

Inoltre, e pochi lo sanno, se il passeggero – a causa del ritardo del volo – raggiunge la destinazione con oltre tre ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo previsto, ha diritto ad una compensazione pecunaria.

Attenzione: se il ritardo del volo è di almeno cinque ore, il passeggero ha la possibilità di rinunciare al volo senza dover pagare penali, di essere riportato alla destinazione originaria e di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata.

Come richiedere un rimborso volo cancellato

Attenzione! Non tutti sanno che è possibile fare richiesta di compensazione, se hai subito un ritardo, una cancellazione o un overbooking negli ultimi 3 anni! Quindi puoi far valere i tuoi diritti, anche se il fattaccio è accaduto un po’ di tempo fa! rimborso volo cancellato

Nel caso di compagnie aeree importanti, generalmente è la compagnia stessa che facilita la richiesta di risarcimento – fornendo già in aeroporto tutte le informazioni necessarie per avviare la pratica di rimborso. Se ciò non avviene o non è avvenuto, una volta a casa, bisogna provvedere ad inviare formale reclamo alle compagnia aerea interessata oppure all’Enac (generalmente con un modulo da riempire online).

Può succedere che la compagnia non risponda alle richieste di compensazione. Se non ricevi risposta adeguata entro sei settimane, diventa necessario rivolgerti ad un legale, con conseguente allungamento di tempi e costi (questi ultimi, naturalmente, dovranno esserti rimborsati dalla compagnia aerea – qualora sussistano le condizioni per chiedere una compensazione pecunaria). Non molti sanno, infine, che esistono anche aziende specializzate, che forniscono assistenza proprio per la gestione di rimborsi in caso di voli cancellati o ritardati, come Flightright. Il costo, generalmente, si aggira intorno al 25% del risarcimento ottenuto e solo se questo viene accordato. 

E tu hai avuto esperienze di voli cancellati o ritardati? Ti va di raccontarcela? Sono sicura sarà di aiuto ad altre famiglie viaggiatrici!  rimborso volo cancellato

 

Ti è piaciuto quello che hai letto?
Condividilo
Tweet
Entra nel Club delle Famiglie Viaggiatrici

12 Responses to Rimborso per volo cancellato o ritardato? Facciamo chiarezza

  1. Marco Rispondi

    08/01/2016 at 20:21

    Ciao Valentina,

    ho ottenuto un rimborso da Ryanair di 170 euro, grazie ad un sito internet.
    Quello che mi chiedo io e’: devo dichiarare i soldi ricevuti nella dichiarazione dei redditi?

    Molte grazie,
    Marco

    • Valentina Cappio Rispondi

      10/01/2016 at 08:29

      Ciao Marco, onestamente non credo proprio. Ma ti consiglio di rivolgerti ad un commercialista per queste cose…

  2. Monica Rispondi

    22/02/2016 at 15:06

    Domanda.. le assicurazioni di annullamento viaggio che propongono le agenzie.. non hanno niente a che fare con l’annullamento in caso di volo cancellato?

    • Valentina Cappio Rispondi

      26/02/2016 at 10:15

      Dipende dall’assicurazione; sono cmq servizi diversi che potrebbero però avere anche lo stesso risultato

  3. Lorenzo Rispondi

    29/03/2016 at 20:09

    A me è’ arrivata un email d imbarco negato ma l ho letta 4 giorni dopo la ricezione. Non posso chiedere rimborso perché sono passate più di 72 ore dall arrivo dell email. Ho perso il rimborso?

  4. Giulia Rispondi

    24/05/2016 at 10:57

    Il rimborso si può chiedere entro i limiti stabiliti dalle condizioni generali della compagnie aeree. In genere si tratta di due anni.

  5. Cristina Rispondi

    17/06/2016 at 20:57

    Io Viaggio Moltissimo Per Lavoro…Per Non Far Spendere Una Fortuna All’azienda Spesso Prenoto Voli Low Cost Come Vueling Easyjet E Ryanair.
    Puntualmente (Almento Una Volta Al Mese) Un Mio Volo Viene Ritardato Di Più Di Tre Ore O Cancellato.
    Ho Scoperto http://Www.Ritardatapartenza.It Mando Qualche Documento Vi Mail E Nel Giro Di Qualche Mese Mi Fanno Avere Un Risarcimento Di 250 Euro Per I Voli Nazionali Ed Anche Di Più Per Quelli Internazionali (E Non Mi Fanno Anticipare Nulla!).
    In Pratica Ho Un Secondo Stipendio Grazie Ai Ritardi Dei Voli E Quelli Del Sito Sono Bravissimi E Veloci!!

  6. Carlo Buono Rispondi

    07/02/2017 at 17:51

    Salve Valentina, la devo ringraziare perchè grazie al suo articolo ho scoperto i servizi che si occupano di risarcimento per volo in ritardo e cancellato. Viaggio da 19 anni in aereo almeno 5 volte alla settimana e spesso mi capitano cancellazioni improvvise del mio volo.
    Questa piaga mi ha nel passato portato a perdere importanti chance lavorative e a non poter passare con i miei cari tempo prezioso e festività. È giusto che questi danni vengano risarciti!
    Dicevo appunto che grazie al suo post mi sono interessato maggiormente ai servizi online di cui parla e grazie a http://www.noproblemflights.it ho ottenuto ad oggi ben due risarcimenti per volo in ritardo e un indennizzo per volo cancellato.

    Non so davvero come ringraziarle poichè, con poco, è riuscita a rendere la mia vita da viaggiatore più semplice.
    Grazie mille.

    Carlo Buono

  7. Cinzia Rispondi

    26/05/2017 at 07:31

    Buongiorno!
    Porgo un quesito :
    Ma il rimborso si può chiedere entro 2 o 3 anni dalla data del volo ritardato?
    Grazie!

  8. Andrea Rispondi

    20/12/2017 at 13:42

    Salve, il 15 dicembre abbiamo avuto la brutta esperienza di prendere un volo Ryanair Milano Praga che doveva partire alle 16:10 Siamo arrivati con 2 ore e 35 minuti di ritardo. Abbiamo diritto a quelche rimborso?

  9. stefy Rispondi

    07/06/2018 at 16:50

    Ciao andrea, purtroppo non credo che abbiate diritto al risarcimento perchè quando è successo a me mi dissero che dovevano essere almeno 3 ore di ritardo. se vuoi contatta SosViaggiatore.it che gratuitamente assiste i passeggeri in caso di problemi con i voli

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.